Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità in sede penale delle persone giuridiche, correlata a quella della persona fisica che ha compiuto materialmente il fatto illecito.

Tale previsione adegua la legislazione italiana a convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia, in particolare alla Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, alla Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e, alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il regime della così detta responsabilità amministrativa – introdotto dal citato Decreto – ha lo scopo di coinvolgere le persone giuridiche nella sanzione dei reati, compiuti nell’ interesse o a vantaggio degli stessi, escludendone la responsabilità solo nel caso in cui gli autori del reato hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

La responsabilità amministrativa è totalmente autonoma rispetto alla persona fisica che ha commesso il reato; ai sensi dell’art. 8 del Decreto, infatti, l’Ente potrà essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata.

 La responsabilità amministrativa si configura infine, anche in relazione ai reati connessi alle attività svolte dall’Ente all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato stesso.

 Specifiche forme di esonero dalla responsabilità amministrativa sono previste dagli artt. 6 e 7 del Decreto, per i reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, sia da soggetti in posizione verticistica che da soggetti sottoposti all’altrui direzione.

In particolare, per i reati commessi da soggetti in posizione apicale, l’art. 6 prevede l’esonero per l’Ente che in sede giudiziaria dimostri che:

  1. l’organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
  2. il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di proporne l’aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza dell’Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
  3. le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello;
  4. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV.

Per quanto concerne i soggetti sottoposti all’altrui direzione l’art. 7 prevede l’esonero nel caso in cui l’Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, ovvero se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Onoranze Funebri Cassina S.r.l. ha deciso di adottare il proprio Modello Organizzativo 231 pubblicandone i contenuti, riservandosi i necessari aggiornamenti, informando periodicamente il proprio personale dipendente sull’argomento e impegnandosi ad applicare le procedure previste nel Documento nei rapporti con tutti i soggetti terzi, nella convinzione che contribuire alla prevenzione di comportamenti e azioni passibili di reato possa in primo luogo giovare all’interesse pubblico.

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In base alle previsioni del D.lgs. 231/2001, l’organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento, deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, caratterizzato da requisiti di autonomia e indipendenza, unitamente a comprovata professionalità, onorabilità e capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale.

Onoranze Funebri Cassina S.r.l. ha optato per l’adozione di un organismo monocratico ritenuto più efficace rispetto alle dimensioni aziendali e ha incaricato di assolvere alla funzione di vigilanza il Dott. Niccolò Di Bella.

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